Statuto

Associazione  CLIC – Circuito Libera Informazione Condivisa

STATUTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 3.12.2009

ART. 2 – L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha carattere di assoluta apartiticità, si propone di: a) Promuovere il ruolo dell’informazione condivisa e partecipativa nella società contemporanea; promuovere l’utilizzo diffuso di sistemi partecipativi di comunicazione e di formazione dell’opinione pubblica, per mezzo di internet o di qualsiasi altro strumento adatto a favorire la cooperazione dei cittadini e delle fonti indipendenti, nel reperimento delle notizie, nella loro organizzazione interpretazione ed analisi. b) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla centralità dell’indipendenza dell’informazione, e sui rischi connessi all’organizzazione del sistema informativo e divulgativo su base commerciale, partitica, o di appartenenza a gruppi di potere di qualsiasi tipo. c) promuovere iniziative pubbliche per la divulgazione di contenuti di rilevanza sociale, frutto di inchieste indipendenti o veicolate nell’ambito del web che normalmente non trovano spazio sugli organi informativi tradizionali. d) intraprendere eventuali iniziative editoriali per mezzo delle quali dare diffusione ai contenuti di cui sopra. e) promuovere la condivisione di documenti informativi di qualsiasi tipo (libri, riviste, materiali multimediali) all’interno dell’associazione grazie alla cooperazione dei soci. ART. 3 – L’Associazione ha facoltà di costituire da sola o in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, società di servizi informativi, formativi e tecnico-amministrativi, che, senza scopo di lucro, adottino tutti gli strumenti ritenuti necessari per sostenere, valorizzare, potenziare le proprie finalità istituzionali. ART. 4 – Si partecipa alla vita dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari. Tutti i soci hanno diritto di eleggere e di essere eletti. Ogni socio ha diritto ad un voto. La qualifica di Socio comporta l’accettazione dello Statuto vigente e delle delibere validamente adottate dagli organi sociali. Comporta, altresì, il versamento dei contributi associativi stabiliti. La quota sociale e gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabili. La domanda di ammissione a Socio è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà accertare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione. L’adesione a Socio ha la durata di un anno. Il diritto di voto e di essere candidato alle cariche sociali, può essere esercitato dopo 6 mesi dall’accettazione della prima iscrizione se in regola con i versamenti sociali. ART. 5 – La qualifica di Socio si perde: a) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo Statuto; b) per recessione del Socio stesso; c) per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ciascun Socio non può far parte di altre organizzazioni incompatibili con le norme del presente Statuto. La condizione di perdita della qualità di socio è proposta dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea. ART. 6 – L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso: a) sottoscrizioni e contributi associativi; b) contributi da enti pubblici e privati; c) proventi di attività; d) donazioni.